Whistleblowing 231

COS’È IL WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing è un meccanismo chiave nella tutela dell’etica e della legalità all’interno delle organizzazioni. Nell’ambito della legge 231 e della Parità di Genere (UNI PdR 125), esso rappresenta un canale cruciale per segnalare comportamenti illeciti, quali corruzione o violazioni normative nel caso della legge 231, oppure abusi o violenze sul luogo di lavoro nel caso della Parità di Genere. Questo strumento promuove la trasparenza e la responsabilità, permettendo a dipendenti e collaboratori di segnalare, anche in modo anonimo e sicuro, eventuali irregolarità. L’informativa che segue fornisce dettagli sul processo di segnalazione e le garanzie offerte ai whistleblower, sottolineando l’importanza di una cultura organizzativa improntata all’integrità, alla parità, alla diversità e all’inclusione.

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, vissuti personalmente o di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l’efficacia delle successive attività di accertamento.

L’Organizzazione pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata con le seguenti modalità:

Email alla casella postale dedicata per la legge 231odv.consorzioicaro@libero.it

Email alla casella postale dedicata per la Parità di Genere: pariopportunitaicaro@gmail.com

se vuoi fare una segnalazione anonima clicca sul pulsante.

se vuoi leggere la nostra informativa sulla parita di genere clicca qui (PDF)

Obblighi di riservatezza sulla identità del segnalante

La divulgazione non autorizzata dell’identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione del Sistema di Gestione. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

Notizie coperte da segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti descritti, l’Organizzazione riconosce al personale, ai sensi del D.Lgs.n.231/01 la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Costituisce, però, violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Politica di non ritorsione dell’organizzazione

L’Organizzazione non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il dipendente, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, si provvederà al soddisfacimento di dette richieste.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti della stessa Organizzazione

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’Art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.